Dal 2017 obbligatorio il REGISTRO anche per le APPARECCHIATURE sotto i 3 kG

unnamedFino al 31 dicembre 2016  le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono state soggette a controlli delle perdite e quindi visite periodiche. 
Il nuovo Regolamento sostituisce le soglie espresse in peso dei gas fluorurati ad effetto serra attraverso soglie espresse in tonnellate di CO2-equivalente.
Per «tonnellata di CO2 equivalente», si intende la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale; kg x GWP = ton CO2-eq.
Gli impianti e le apparecchiature dovranno essere sottoposti a controllo con le seguenti scadenze:

  1. ogni 12 mesi: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra 5 e 50 ton.eq CO2;
  2. ogni 6 mesi: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate tra 50 e 500 ton.eq CO2.
  3. ogni 3 mesi: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 500 ton.eq CO2 (in questo caso è obbligatorio un sistema fisso di rilevamento perdite)

Ove esista un sistema fisso idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli può essere dimezzata (es. caso a) diventa ogni 24 mesi).

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