
Sono un installatore di impianti di condizionamento. Al momento dell’acquisto dell’apparecchiatura, il rivenditore ha qualche incombenza?
Il rivenditore ha l’obbligo di comunicazione alla Banca Dati qualora l’acquirente sia a conoscenza dell’utente finale. In quest’ultimo caso l’acquirente/installatore dovrà aspettarsi che il rivenditore comunichi alla Banca Dati: la tipologia di apparecchiatura, il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita, l’anagrafica dell’acquirente e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. L’art. 16 par 3 precisa che tale comunicazione va fatta all’atto della vendita. Se invece le apparecchiature vengono acquistate dall’azienda installatrice per essere tenute a magazzino, il venditore non dovrà dichiarare nulla. Quando poi l’installatore avrà individuato l’utente finale, sarà obbligo dell’installatore comunicare, oltre l’installazione, anche la vendita.
Dalle FAQ riportiamo a questo riguardo:
Se l’acquirente non conosce l’anagrafica dell’utilizzatore finale.
Se l’acquirente non conosce l’anagrafica dell’utilizzatore finale (p.es. perché è un rivenditore al dettaglio oppure è un installatore che acquista l’apparecchiatura ma non sa presso quale utilizzatore l’installerà) allora la vendita non va comunicata. Saranno il rivenditore al dettaglio oppure l’installatore a comunicarla.
Su Industria e Formazione online abbiamo iniziato una nuova rubrica con le domande dai tecnici.
Pubblicate singolarmente permettono un approfondimento e commenti sui social network della nostra vasta rete dove giornalmente migliaia di tecnici commentano e si confrontano.
Vista l’importanza vogliamo affrontare ogni argomento singolarmente, argomenti anche molto richiesti alla segreteria ATF.
Per tutte le altre domande riferirsi alle FAQ di Banca dati molto complete. Inoltre Ecocamere risponde e aggiunge i nuovi quesiti velocemente. Clicca qui.
