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Gas fluorurati, norme più chiare: ecco le correzioni nel testo italiano al regolamento UE 2024/573

L’Unione Europea ha recentemente rettificato il regolamento 2024/573/Ue relativo alla gestione dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas), con l’obiettivo di correggere refusi e imprecisioni presenti nel testo pubblicato inizialmente sulla Gazzetta ufficiale a febbraio 2024. Le modifiche, formalizzate il 19 novembre 2024, mirano a chiarire alcune disposizioni tecniche e migliorare la comprensione delle norme applicabili.

Tra i principali aggiornamenti spicca la definizione ufficiale di “refrigeratore (chiller)” introdotta all’articolo 3, punto 44. La rettifica chiarisce che tali sistemi hanno come funzione principale il raffreddamento di fluidi termovettori come acqua, glicole o CO₂, destinati a scopi di refrigerazione, conservazione o comfort. Modifiche significative riguardano anche la tenuta dei registri (articolo 7), l’etichettatura dei prodotti (articolo 12) e le disposizioni sul controllo dell’uso e sull’import/export (articolo 13 e articolo 22).

Interventi tecnici nel dettaglio

Le modifiche comprendono numerosi articoli e allegati, tra cui la riga 5 dell’allegato IV, che riguarda le restrizioni sull’immissione in commercio delle apparecchiature di refrigerazione. La terminologia è stata affinata per garantire un’interpretazione uniforme nei diversi Stati membri, sottolineando in particolare le specifiche per i “chillers”. Inoltre, sono stati precisati i divieti d’uso dei gas con un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP), che entreranno in vigore progressivamente dal 2026 e dal 2032, rispettivamente per il condizionamento d’aria e la refrigerazione.

Questi adeguamenti testimoniano l’impegno dell’Ue verso una regolamentazione più chiara e conforme agli obiettivi ambientali, rendendo il quadro normativo più efficace e accessibile agli operatori del settore.


Rettifica 19 novembre 2024, n. 90731
(Guue 19 novembre 2024)

Rettifica del regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e che abroga il regolamento (Ue) n. 517/2014

1. Pagina 6, considerando 25:
anziché:
“… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l’attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell’allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 3“,

leggasi:
“… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l’apparecchiatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell’allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 3″.

2. Pagina 15, articolo 3, punto 44):
anziché: “
44) “refrigeratore”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort”,

leggasi:
“44) “refrigeratore (chiller)”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort”.

3. Pagina 19, articolo 7, paragrafo 4:
anziché:
“… Le imprese che vendono le attrezzature di cui all’articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato”,

leggasi:
“… Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all’articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato”.

4. Pagina 27, articolo 12, paragrafo 7:

anziché:
“… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l’indirizzo dell’attrezzatura di rigenerazione nell’Unione”,

leggasi:
“… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione nell’Unione”.

5. Pagina 28, articolo 13, paragrafo 4, primo comma:

anziché:
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore”,

leggasi:
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore”.

6. Pagina 29, articolo 13, paragrafo 5:

anziché:
“5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori)”,

leggasi:
“5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)]”.

7. Pagina 38, articolo 22, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:”Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell’Unione conformemente all’allegato IV”,

leggasi:
“Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell’Unione conformemente all’allegato IV”.

8. Pagina 54, allegato IV, riga 5, prima colonna:

anziché:
“5) Apparecchiature di refrigerazione (chillers), ad eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:”,

leggasi:
“5) Apparecchiature di refrigerazione, ad eccezione dei refrigeratori (chillers) e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:”.

9. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera b):

anziché:
“b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”,

leggasi:
“b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”.

10. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera c):

anziché:
“c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”,

leggasi:
“c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”.

11. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera d):

anziché:
“d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”,

leggasi:
“d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”.

12.Pagina 55, allegato IV, riga 8, prima colonna:

anziché:
“8) Apparecchiature autonome di condizionamento d’aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori”,

leggasi:
“8) Apparecchiature autonome di condizionamento d’aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori (chillers)“.

13. Pagina 56, allegato IV, riga 11, seconda colonna, lettera c):

anziché:
“c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito. di attività”,

leggasi:
“c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività”.

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