
Split e unità non ermeticamente sigillate contenenti Fgas possono essere venduti solo verificando che l’installazione sia svolta da Tecnici del Freddo in possesso di Patentino Frigoristi PIF e CIF
(articolo redatto con la collaborazione di Rivoira SPA)
Con l’introduzione del nuovo regolamento europeo F-Gas n° 517/2014, molti operatori del settore si interrogano se la vendita di apparecchiature precaricate con F-Gas, effettuata da distributori, importatori, rivenditori di elettrodomestici e grande distribuzione (supermercati, brico center ecc.) a privati, e comunque a soggetti non certificati, potrà continuare come sempre fatto, ovvero senza richiedere alcun documento o rilascio di dichiarazione.
L’interpretazione, dopo aver analizzato il CAPO III del regolamento (Immissione in commercio e controllo dell’uso)articolo 11 (Restrizioni all’immissione in commercio) ed in specifico il paragrafo 5 “le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10” è chiara.
Le apparecchiature, per essere vendute a soggetti non in possesso di certificazione (patentino e/o certificazione aziendale), se precaricate con gas HFC, devono essere obbligatoriamente del tipo sigillato (quindi non devono richiedere alcun intervento esterno per l’installazione, ovvero devono essere del tipo “plug-in”).
In altre parole il tipico split con unità esterna, non essendo ovviamente un’apparecchiatura sigillata, e richiedendo quindi un’installazione, può essere venduto a privati e/o utilizzatori finali (bar, negozi, ristoranti ecc.) solo se questi dimostrano che l’installazione sarà effettuata da un’impresa o da un operatore qualificato (in possesso di patentino e certificazione aziendale).
Anche per quanto riguarda la vendita a soggetti giuridici (aziende, quindi utenti finali ma anche installatori non dotati di certificazione F-Gas) di split A/C valgono le stesse regole.
Quindi, sia i privati che soggetti giuridici non in possesso di certificazione personale e/o aziendale dovranno controfirmare, contestualmente all’acquisto, un modello (certificato) con il quale dichiarano che il sistema marca ABCDE matricola XYZW non sigillato sarà installato dall’impresa XYZ dotata di certificazione n° 12345 in corso di validità.
Tali indicazioni sono riportate nelle linee GUIDA_AREA_F-GAS scaricabile cliccando sul link.
L’ estratto di nostro interesse è ripreso qui sotto:.
Integralmente estratto dal documento AREA “Guida F-Gas”
- Vendita di apparecchiature precaricate
Articolo 11(5)
Il proposito originale della Commissione Europea suggeriva di vietare la precarica di quei condizionatori d’aria non sigillati ermeticamente. Uno degli obiettivi è stato quello di assicurare che tale apparecchiatura venisse allora installata da operatori certificati. Questo era già obbligatorio con il Regolamento (CE) 842/2006 ma in pratica veniva violato regolarmente.
Applicazione pratica- come far rispettare tale dovere? Quali le prove da fornire?
La prova richiesta deve dimostrare che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certifica. L’informazione consterà di due parti che dimostreranno:
- il nome e i dettagli dell’impresa, e
- il numero di certificazione dell’impresa
A chi dovrà essere fornita la prova?
La prova dovrà essere fornita al venditore ma anche, alle autorità competenti incaricate di controllare che i requisiti siano rispettati.
Come potrà essere fornita la prova?
Ci possono essere diverse possibilità per assicurare il rispetto dei requisiti, es:
– Il prezzo dell’apparecchiatura include il servizio di installazione da parte di un’impresa certificata;
– Gli acquirenti compilano un modulo indicando i loro dati, i dati dell’apparecchiatura (numero di serie), la data d’acquisto, e il nome e il numero di certificazione della azienda che eseguirà l’installazione. I distributori poi conservano i registri di queste informazioni e le inviano alle autorità competenti per possibili controlli. Gli acquirenti sono consapevoli di possibili ispezioni e penali in caso di violazione.
Come assicurare regolari, semplici ed efficaci controlli?
Nel primo esempio riportato, i controlli sono quasi inutili siccome l’installazione è inclusa nel prezzo. Nel secondo esempio, controlli casuali dovrebbero essere realizzati sulla base delle schede compilate con i dati dell’acquirente, che saranno controllati con la azienda certificata indicata sui moduli e che ha eseguito poi l’installazione.
Incentivi addizionali
I produttori di apparecchiature dovrebbero indicare chiaramente che è obbligatoria per legge l’installazione professionale eseguita da un’impresa certificata. La mancanza del rispetto di questo obbligo è punibile ecomporta la perdita della garanzia.
