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EPEE, disponibile un Position Paper e i chiarimenti della Commissione Europea alla Nuova Regolamentazione F-Gas

Da EPEE riceviamo e pubblichiamo:
Il 5 aprile 2022 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato la sua proposta per la revisione del regolamento UE sui gas fluorurati. La proposta è stata trasmessa al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’Unione.

EPEE ha rilasciato un POSITION PAPER in cui esplicita le sue considerazioni sulla revisione, in particolar modo su alcuni punti fondamentali:

Anche il Comitato economico sociale europeo esprimerà il proprio parere entro il 15 giugno 2022. Le istituzioni dell’UE discuteranno, modificheranno ed eventualmente adotteranno il testo verso  la fine del 2023. Il 2 maggio 2022, EPEE ha organizzato un forum industriale con la Commissione europea per chiedere chiarimenti alla DG CLIMA su alcune questioni interpretative. Il documento successivamente redatto presenta i principali punti di discussione e i chiarimenti ricevuti, con alcune delle opinioni di EPEE, che sta attualmente lavorando sul feedback da fornire.

I CHIARIMENTI

Si prega di notare che le risposte riportate sono una sintesi non esaustiva dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea e non rappresentano una posizione ufficiale.

Gli scambi e i chiarimenti sono stati gentilmente forniti dai seguenti esperti della Commissione europea, DG CLIMA: Bente Tranholm Schwarz, Arno Kaschl e Xenia Messariti.

Il documento completo è consultabile CLICCANDO QUI.

Di seguito riportiamo alcuni dei punti chiave per il settore HVAC/R:

Articolo 3 | Definizioni

Attualmente non affrontati dalla Nuova Regolamentazione
F-Gas
Informazioni fornite dalla Commissione Europea
Definizione di “Gas Fluorurati”Fermo restando il campo di applicazione dell’articolo 2) e degli allegati, ogni volta che si fa menzione di “gas fluorurati” si intendono, senza specificazioni, tutti e tre gli allegati (I, II, e III).
“Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d’aria” e “pompe di calore di tipo split”La definizione copre tutte le unità split, incluse le Pompe di Calore Idroniche
“Apparecchiature autonome”È uguale alla definizione precedente di “ermeticamente sigillato“, dove c’era bisogno di prevenire possibile elusione dei divieti esistenti all’interno del regolamento F-Gas 517/2014. La Commissione considera lo Standard EN378 come buon riferimento per questa definizione. Si prende atto che la definizione EN378 di “self contained” può coprire molte più apparecchiature rispetto a “ermeticamente sigillato”.
Definizione di
“Apparecchiature di condizionamento d’aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi)”
Un tempo si utilizzava la dicitura “Mobile”, ma la nuova definizione darà meno adito a interpretazioni.
Definizione di “Standard di Sicurezza”Il riferimento alle norme di sicurezza nell’allegato IV e l’articolo 11 sull’etichettatura sono scritte con l’intenzione che che, per essere esentato da restrizione, l’attrezzatura può fare riferimento a requisiti di sicurezza che inibiscono l’uso di un refrigerante a GWP inferiore.

Il punto di vista di EPEE: Le nuove definizioni renderebberp la maggior parte dei divieti e delle restrizioni proposte sarebbe più impattanti di quanto originariamente previsto dalla Commissione europea. Tuttavia, non è chiaro come le esenzioni per le norme di sicurezza sarebbero attuate e verificate dalle autorità competenti senza ostacolare la circolazione dei prodotti nel mercato unico.

Allegato IV | Prodotti RACHP proibiti

Si prega di notare che i chiarimenti della Commissione Europea sono in rosso.

Cosa significano. in pratica le definizioni in relazione alle restrizioni?

Il punto di vista di EPEE: rimane ancora da chiarire se verrà presa in considerazione l’applicazione all’HVAC Transport, a seconda dell’interpretazione letterale che sarà data dalla proposta di Regolamentazione F-Gas.

Articolo 11 | Prodotti RACHP proibiti

Il punto di vista di EPEE: l’intenzione del legislatore dell’UE era di prevenire il commercio illegale, ma tali definizioni attualmente creano ulteriore confusione e vanno oltre ciò che si intendeva regolamentare.

Articolo 10 | Formazione e Certificazione

Il punto di vista di EPEE: se gli Stati membri intendono stabilire programmi di certificazione per tutti i refrigeranti, dovrebbero farlo individualmente. Si prega di fare riferimento alla posizione di AREA.

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