EPEE, disponibile un Position Paper e i chiarimenti della Commissione Europea alla Nuova Regolamentazione F-Gas

Da EPEE riceviamo e pubblichiamo:
Il 5 aprile 2022 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato la sua proposta per la revisione del regolamento UE sui gas fluorurati. La proposta è stata trasmessa al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’Unione.

EPEE ha rilasciato un POSITION PAPER in cui esplicita le sue considerazioni sulla revisione, in particolar modo su alcuni punti fondamentali:

  • La revisione del regolamento sui gas fluorurati deve trovare un equilibrio tra la riduzione delle emissioni di gas fluorurati e il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’UE.
  • La proposta di riduzione graduale degli HFC è in realtà un’eliminazione graduale degli HFC entro il 2027 che metterebbe seriamente a repentaglio un lancio accelerato e completo delle pompe di calore in Europa nei prossimi anni.
  • Il modello della Commissione europea fa una serie di ipotesi poco trasparenti e irrealistiche sulla velocità della transizione del refrigerante.
  • L’ambito di applicazione dei divieti proposti sarebbe incoerente con la riduzione graduale proposta e creerebbe incertezza e sfide di applicazione per le autorità di mercato. I divieti specifici relativi alle pompe di calore sarebbero dannosi per gli obiettivi di REPowerEU e dovrebbero essere rimossi.
  • L’estensione delle disposizioni per prevenire efficacemente le emissioni e sostenere gli installatori è benvenuta e dovrebbe andare oltre.

Anche il Comitato economico sociale europeo esprimerà il proprio parere entro il 15 giugno 2022. Le istituzioni dell’UE discuteranno, modificheranno ed eventualmente adotteranno il testo verso  la fine del 2023. Il 2 maggio 2022, EPEE ha organizzato un forum industriale con la Commissione europea per chiedere chiarimenti alla DG CLIMA su alcune questioni interpretative. Il documento successivamente redatto presenta i principali punti di discussione e i chiarimenti ricevuti, con alcune delle opinioni di EPEE, che sta attualmente lavorando sul feedback da fornire.

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I CHIARIMENTI

Si prega di notare che le risposte riportate sono una sintesi non esaustiva dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea e non rappresentano una posizione ufficiale.

Gli scambi e i chiarimenti sono stati gentilmente forniti dai seguenti esperti della Commissione europea, DG CLIMA: Bente Tranholm Schwarz, Arno Kaschl e Xenia Messariti.

Il documento completo è consultabile CLICCANDO QUI.

Di seguito riportiamo alcuni dei punti chiave per il settore HVAC/R:

Articolo 3 | Definizioni

Attualmente non affrontati dalla Nuova Regolamentazione
F-Gas
Informazioni fornite dalla Commissione Europea
Definizione di “Gas Fluorurati”Fermo restando il campo di applicazione dell’articolo 2) e degli allegati, ogni volta che si fa menzione di “gas fluorurati” si intendono, senza specificazioni, tutti e tre gli allegati (I, II, e III).
“Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d’aria” e “pompe di calore di tipo split”La definizione copre tutte le unità split, incluse le Pompe di Calore Idroniche
“Apparecchiature autonome”È uguale alla definizione precedente di “ermeticamente sigillato“, dove c’era bisogno di prevenire possibile elusione dei divieti esistenti all’interno del regolamento F-Gas 517/2014. La Commissione considera lo Standard EN378 come buon riferimento per questa definizione. Si prende atto che la definizione EN378 di “self contained” può coprire molte più apparecchiature rispetto a “ermeticamente sigillato”.
Definizione di
“Apparecchiature di condizionamento d’aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi)”
Un tempo si utilizzava la dicitura “Mobile”, ma la nuova definizione darà meno adito a interpretazioni.
Definizione di “Standard di Sicurezza”Il riferimento alle norme di sicurezza nell’allegato IV e l’articolo 11 sull’etichettatura sono scritte con l’intenzione che che, per essere esentato da restrizione, l’attrezzatura può fare riferimento a requisiti di sicurezza che inibiscono l’uso di un refrigerante a GWP inferiore.

Il punto di vista di EPEE: Le nuove definizioni renderebberp la maggior parte dei divieti e delle restrizioni proposte sarebbe più impattanti di quanto originariamente previsto dalla Commissione europea. Tuttavia, non è chiaro come le esenzioni per le norme di sicurezza sarebbero attuate e verificate dalle autorità competenti senza ostacolare la circolazione dei prodotti nel mercato unico.

Allegato IV | Prodotti RACHP proibiti

Si prega di notare che i chiarimenti della Commissione Europea sono in rosso.

Cosa significano. in pratica le definizioni in relazione alle restrizioni?

  • Quali “altri gas fluorurati a effetto serra” con GWP pari o superiore a 150 sono coperti dal divieto in vigore dal 1° gennaio 2024? Il divieto riguarda i gas degli allegati I, II e III della nuova Proposta di Revisione del Regolamento sui gas fluorurati.
  • La portata del divieto di “qualsiasi attrezzatura di refrigerazione autonoma” nella disposizione 12 non è chiara. Cosa include? Dovrebbe applicarsi alla refrigerazione stazionaria, non al trasporto. Forse un limite di dimensione superiore potrebbe essere utile, per questo divieto.
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Il punto di vista di EPEE: rimane ancora da chiarire se verrà presa in considerazione l’applicazione all’HVAC Transport, a seconda dell’interpretazione letterale che sarà data dalla proposta di Regolamentazione F-Gas.

Articolo 11 | Prodotti RACHP proibiti

  • Qual è lo scopo del divieto 17, “Apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore inseribili (plug-in) (sistemi autonomi) che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150”? Sembra essere intenzione della DG Clima che tutte le apparecchiature a pompa di calore monoblocco autonome (non solo plug-in) possano rientrare in questo divieto. D’altra parte, la DG Clima ha indicato che non era loro intenzione includere rooftop units e refrigeratori in questo divieto.
  • Nell’ambito del riferimento al concetto di “Comprese le loro parti” nell’articolo 11, come può essere applicato il principio ‘Riparare come prodotto’, come ad esempio assicurato dalle legislazioni di altri prodotti (come RoHS) al fine di evitare lo smaltimento prematuro di attrezzatura? Non era intenzione della Commissione impedire l’immissione sul mercato di pezzi di ricambio. L’idea originale era quella di evitare che qualsiasi attrezzatura venisse importata in parti per aggirare il divieto.

Il punto di vista di EPEE: l’intenzione del legislatore dell’UE era di prevenire il commercio illegale, ma tali definizioni attualmente creano ulteriore confusione e vanno oltre ciò che si intendeva regolamentare.

Articolo 10 | Formazione e Certificazione

  • Sembra che non sia richiesta certificazione per le persone che si occupano unicamente di refrigeranti non fluorurati, ma solo di “formazione” per coloro che hanno già bisogno di un certificato F-Gas, è corretta questa interpretazione? Sì.

Il punto di vista di EPEE: se gli Stati membri intendono stabilire programmi di certificazione per tutti i refrigeranti, dovrebbero farlo individualmente. Si prega di fare riferimento alla posizione di AREA.

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