
Da www.mise.gov.it
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 246), sono entrati in vigore dal 6 ottobre i Decreti Ministeriali attuativi del Superbonus 110%, previsto dal DL Rilancio.
In particolare, sono ora disponibili il DM Asseverazioni e il DM Requisiti Tecnici.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono diventati pienamente operativi i decreti emanati dal Ministro Stefano Patuanelli riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio. Si tratta di misure che hanno l’obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonchè l’installazzazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Balzano immediatamente all’occhio alcuni punti salienti:
Il Bonus viene tagliato se i costi superano il tetto:
Per ottenere il Superbonus, occorrono tanto l’attestazione del tecnico dei risultati di risparmio energetico raggiunti, quanto la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Se i costi sostenuti superano quelli indicati nei documenti di riferimento, la detrazione viene applicata in riferimento ai costi massimi individuati dal decreto. Multe da 2.000 euro 15.000 euro in caso di false attestazioni.
Massimali per le prestazioni professionali:
Il tetto massimo riguarda anche le prestazioni professionali necessarie ai fini dell’intervento che e della detrazione. Si possono detrarre al 110%, quindi, le fatture del progettista e dei tecnici, entro un tetto massimo non superiore a quello indicato nelle tabelle allegate l decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016, che contiene i corrispettivi per le prestazioni di progettazione: impossibile quindi per i professionisti richiedere un compenso maggiore rispetto alle tabelle ministeriali.
Nuove regole per materiali e impianti
Il decreto contiene anche i nuovi requisiti di consumo energetico che gli interventi devono avere per poter accedere al Superbonus, e all’ecobonus con le percentuali di detrazione ordinaria. I requisiti sono stati ridotti.
Obbligatoria la riduzione di due classi
viene precisato che è ammessa la riduzione di una sola classe esclusivamente nel caso in cui l’immobile si trovi già nella classe A3, ossia nella penultima classe prevista dalle norme. in qualsiasi altro caso, il “salto” deve essere sempre di due classi.
Il MISE ha reso disponibile un video di presentazione: