Pubblichiamo un aggiornamento delle FAQ, le risposte utili, del Ministero dello Sviluppo economico essenziali per chiarire alcuni dubbi sull’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
11- All’articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, è prescritto che le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Manca però una norma tecnica che prescriva le procedure operative e le condizioni di prova. Come garantire l’affidabilità e la ripetibilità dei risultati ottenuti?
Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all’articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l’UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.
Per approfondire, e visionare tutte le FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico, vi consigliamo la lettura del seguente articolo: http://industriaeformazione.it/2014/09/23/dal-ministero-tutte-le-risposte-su-libretto-dimpianto-e-rapporto-di-efficienza-energetica/