La Commissione Europea adotta nuove regole metodologiche per il raffreddamento rinnovabile

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Da www.ec.europa.eu:
A dicembre 2021, la Commissione Europea (CE) ha pubblicato nuove regole basate sull’efficienza per quanto riguarda il calcolo della quantità di raffrescamento rinnovabile e teleraffreddamento conteggiabili ai fini degli obiettivi di energia rinnovabile dell’Unione.

Questo atto delegato chiarisce il modo in cui il raffreddamento può contare per l’obiettivo generale di uno Stato membro in materia di energie rinnovabili e anche come contribuisce agli obiettivi settoriali in materia di riscaldamento, raffreddamento, teleriscaldamento e teleraffreddamento ai sensi della direttiva sulle energie rinnovabili (2018/2001/UE). La nuova metodologia di calcolo colma una lacuna nell’attuale legislazione, poiché finora non è stato possibile calcolare nella pratica il contributo del raffreddamento alle energie rinnovabili, anche se in linea di principio era coperto dalla direttiva sulle energie rinnovabili dal 2009. L’UE sarà la prima regione al mondo a sfruttare questo tipo di metodologia

La combinazione di un clima sempre più caldo, il cambiamento del design degli edifici e la crescente domanda di comfort termico ha portato a un aumento del consumo di energia da parte del raffreddamento. I dati mostrano che questo non è più statisticamente insignificante in termini di consumo energetico, ma si tratta invece di un nuovo settore emergente che già rappresenta tra il 5% e il 20% del consumo totale di energia in alcuni paesi dell’Unione. Ciò ha reso l’adozione della metodologia di calcolo del raffreddamento rinnovabile una questione urgente: ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle energie rinnovabili del 2018, la Commissione era infatti obbligata ad adottare una metodologia di raffreddamento rinnovabile entro la fine del 2021.

In termini più tecnici, la nuova metodologia introduce un sistema progressivo in cui la quota rinnovabile del raffreddamento dipende dalla sua prestazione energetica. Sono fissate due soglie: i sistemi di raffrescamento al di sotto della soglia inferiore non saranno riconosciuti come rinnovabili, mentre il raffrescamento proveniente da sistemi pari o superiori alla soglia superiore sarà interamente conteggiato come tale. I sistemi di raffreddamento compresi tra le due soglie potranno accreditare una quantità di raffreddamento linearmente crescente come energia rinnovabile, poiché la loro efficienza si avvicina alla soglia più alta.  

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Questa metodologia premierà le migliori tecnologie oggi disponibili, come le pompe di calore reversibili ad alta efficienza e il free cooling tramite reti di teleraffrescamento. Incoraggia inoltre la futura diffusione di tecnologie di raffreddamento innovative, come il raffreddamento solare, che riducono il consumo di energia e aumentano l’uso di fonti rinnovabili per il raffreddamento.

Oltre a colmare una lacuna normativa, l’atto delegato sul raffrescamento rinnovabile garantisce che il settore sempre più importante del raffrescamento si unisca ad altri similari nel contribuire agli obiettivi 2030 del pacchetto legislativo “Fit for 55“, e sia integrato nel quadro di neutralità climatica stabilito da il Green Deal europeo per il 2050.

L’atto delegato è stato inviato al Parlamento europeo e al Consiglio per un controllo di 2 mesi. Se tali istituzioni decideranno di non opporsi, l’atto entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

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