
Pubblichiamo un documento informativo per gli utenti finali che si avvalgono di tecnici frigoristi per la propria attività. Come sappiamo la qualificazione del settore, grazie alle certificazioni, è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. Tuttavia non tutti i proprietari di impianti sono informati e, fatti salvi gli obblighi di legge, non è ancora presente una cultura diffusa di rivolgersi a tecnici specializzati.
Industria & Formazione, da sempre vicina ai tecnici frigoristi che con impegno e dedizione stanno al passo con i tempi e decidono di qualificarsi per una sempre maggiore specializzazione della professione, aderisce a questa campagna di sensibilizzazione.
L’utente finale deve saper scegliere un frigorista preparato, capace e certificato. Solo così assicurerà lunga vita al suo impianto e rispetto dell’ambiente evitando la dispersione di gas nocivi.
Di seguito l’informativa:
La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato.
Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente:
- Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito)
- Inclusione degli impianti su autocarri, rimorchi (e container) refrigerati, sia nelle visite periodiche sia nei Registri Apparecchiature
- Controllo dell’uso HFC ad alto GWP – Restrizione immissione in commercio.
Esempio: con reg. 517/2014: 2,8 kg di R407C = 5 ton eq. Di CO2 obbligo di manutenzione annuale e redazione di libretto di impianto.
OBBLIGO DEL REGISTRO DI IMPIANTO E APPARECCHIATURA
- QUALI CONTROLLI PRESCRIVE?
- La apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it ), come previsto dall’ art. 13 del DPR 43/2012, con la frequenza nella tabella sopra citata
- QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA?
- tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione,
- pompe di calore fisse,
- apparecchiature fisse di protezione antincendio,
- celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati,
- chiller (refrigeratore acqua)
- devono essere muniti di un “libretto di impianto”se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo signato sulla tabella precedente
- devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: ispra.it
- DOVE TROVO I DATI SUL MIO IMPIANTO SENZA LIBRETTO?
- Dalla targhetta posizionata lateralmente osservo : gas Rxxx peso x.xxkg
- Verifico sulla tabella superiore la periodicità della manutenzione.
- DEVO CAMBIARE IL MIO IMPIANTO?
- No, devo solo adeguarmi e fare eseguire le verifiche periodiche da azienda certificata a norma CE 303/2008.
- DEVO CAMBIARE IL GAS REFRIGERANTE?
- No, il cambio viene fatto solo in caso di impianto vuoto o grosso guasto in ogni caso viene preventivamente concordato con l’installatore di fiducia, certificato secondo CE 303/2008.
- POSSO DA SOLO VERIFICARE L’IMPIANTO?
- No, solo personale con regolare patentino (PIF o PEF) impiegato in aziende registrate e certificate F-GAS.
- CON QUALE CADENZA DEVO VERIFICARE L’IMPIANTO?
- In funzione dal peso e dal tipo di gas che leggo sull’etichetta (vedi tabella sopra)
- COME SI PRESENTA IL REGISTRO DI IMPIANTO E DI APPARECCHIATURE?
- E’ un libretto cartaceo dove il tecnico certificato annota tutte le informazioni su l’impianto frigorifero secondo il regolamento CE 303/2008
- CHI CONTROLLA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ?
- Carabinieri (NOE: Nucleo Operativo Ecologico)
- Guardia Costiera
- Guardia Forestale
- IL TITOLARE DELL’IMPIANTO E’ RESPONSABILE?
- Sì, il responsabile è il titolare dell’impianto (vedi sanzioni). Vieni chiamato anche “Operatore”. Qualora stipula un contratto con l’azienda certificata per seguire il suo impianto dovrà specificare le operazioni/responsabilità..
LE SANZIONI
Ricordiamo che per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo ove devono essere annotati le quantità aggiunte, recuperate o eliminate di gas refrigerante.
Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
- da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero dell’Ambiente;
- da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro:
- dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio, in modo incompleto, inesatto o comunque non riportante i seguenti dati:
- nome dell’operatore, indirizzo postale e numero di telefono;
- quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra installato nell’apparecchiatura o nell’impianto;
- quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo;
- eventuali altre informazioni pertinenti;
- identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione;
- data e risultati dei controlli effettuati;
- da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet;
- da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
- al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA);
e/o - alla Commissione europea.
Sanzioni a capo dell’operatore che non comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente o comunica detti dati in maniera incompleta, inesatta o comunque non utilizzando il modello previsto
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che:
- non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istitut
o superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
- trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta;
- utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La dichiarazione dovrà riportare i dati contenuti nel relativo registro.
Ringraziamo l’autore, Ing.Madi Sakande, Managing Director New Cold System S.r.l. e Docente Centro Studi Galileo