PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI: IN ANTEPRIMA IL DECRETO

Classificazione_GE_270620131Ci siamo quasi, sono in dirittura d’arrivo le nuove metodologie di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il documento in bozza (bozza Prestazioni Energetiche) è in discussione alla Conferenza delle Regioni; definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Le novità introdotte sono in linea con quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE nota anche come “Energy Performance in Building Directive recast”, cioè “Revisione della direttiva sulla Efficienza Energetica degli Edifici” recepita dalla Legge 90/2013: l’emanazione del presente decreto rappresenta infatti uno dei decreti attuativi pilastro (oltre al decreto di aggiornamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici a cui il Mise sta ancora lavorando). Il decreto, la cui data di entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2015, andrà ad abrogare le prescrizioni contenute nel DPR 59/2009 (Decreto del presidente della repubblica che modifica e attua il Dlgs 192/2005).

La bozza del DM Requisiti Minimi definisce metodologia di calcolo, requisiti minimi e indici di trasmittanza per i nuovi edifici e ristrutturazioni importanti. Contiene anche una definizione di Edifici a energia quasi zero.

Sta infatti circolando in questi giorni una bozza (in allegato bozza Prestazioni Energetiche)  del tanto atteso Decreto Attuativo riferito al Dlgs 192/2005. Il decreto, al momento al vaglio della Conferenza delle Regioni, stabilirà una metodologia univoca per il calcolo degli indici ed i requisiti minimi in materia di efficienza energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

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Una delle novità principali contenute nella bozza di decreto, di derivazione dalla normativa europea, riguarda l’introduzione del concetto di “edificio di riferimento”, per il calcolo delle prestazioni energetiche, che non verrà più effettuato quindi “in assoluto”, ma in riferimento alla destinazione d’uso e alla tipologia dell’edificio.

Nel decreto viene inoltre fornita una definizione di “edificio a energia zero”, dettagliando i requisiti minimi e le quote di energia rinnovabile, vengono fissati infine i valori massimi di trasmittanza (più bassi rispetto a quelli attualmente previsti), sia per le parti in muratura, sia per gli infissi. Le disposizioni previste in questa prima bozza dovrebbero entrare in vigore il 1° Luglio 2015, ma ci aspettiamo comunque delle revisioni e dei cambiamenti che potrebbero essere importanti, prima del passaggio definitivo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (bozza del decreto in allegato bozza Prestazioni Energetiche).

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