Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Associazione dei Tecnici del Freddo ha partecipato alla stesura del regolamento coinvolta dal Ministero al pari delle associazioni di categoria.
E’ stata costituita la Banca Dati online dei gas fluorurati e il registro delle apparecchiature online.
Si tratta di una vera e propria novità, all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.
Verrà gestita al pari del registro fgas.it dalle Camere di Commercio, ed in particolare da EcoCerved, e dovrà contenere tutti i dati relativi ai movimenti sui gas fluorurati: vendita/acquisto dei refrigeranti da parte di personale e aziende certificate (con registrazione del numero di certificato), delle apparecchiature che li contengono e dati relativi alle attività di installazione, assistenza, riparazione, rimozione e smantellamento. Tutto questo a prescindere dalla quantità di refrigerante in essi contenuto. Rimane invece il limite di 5 tonnellate equivalenti sopra al quale sono obbligatorie anche le visite periodiche. Questo registro potrà essere consultato online tramite password in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo sia dall’operatore sia dal manutentore e quest’ultimo dovrà inserire i dati sul registro a fronte delle attività svolte sulla macchina.
Per quanto riguarda la formazione e la successiva certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi e 6 nuove domande per la categoria 1 che verteranno sui nuovi refrigeranti.
Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore, richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici del Freddo.
Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione. Il problema di chi è iscritto al registro senza ottenere la certificazione viene risolto con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.
Questa procedura permetterà quindi di eliminare circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.it ma che operano illegalmente comprando gas e attrezzatura, non avendo ottenuto la certificazione.
Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi” e allo “smantellamento” di strutture esistenti. In questo caso viene sanato un vulnus molto evidente che tutte le associazioni avevano rilevato.
Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia, sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione.
Particolari semplificazioni sono state riservate all’Impresa Individuale, categoria che comprende le aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a 200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà presentare solo la documentazione senza necessità di esaminazione in loco da parte dell’ente certificatore. Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico del Freddo.