Verso una maggiore diffusione dei refrigeranti A2L: l’importanza del decreto 23 novembre 2018

gazzetta3dicRiceviamo e pubblichiamo la seguente nota informativa di General Gas.
Vale la pena di ricordare questo importante passo in avanti verso l’impiego massivo dei nuovi refrigeranti A2L; per attività commerciali, con superficie lorda > 400 mq, è ora consentito l’utilizzo di gas refrigeranti in classe A2L (blandamente infiammabili).
Il 3 dicembre è stato pubblicato sulla GU n. 281 il Decreto 23 novembre 2018 del Ministero dell’Interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al Decreto 3 agosto 2015”.
Nel Decreto, al punto V.8.5.10 “Sicurezza impianti tecnologici” viene riportato: «I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente».
Come ha giustamente sottolineato Alberto Spotti di Assoclima, questo decreto è di fondamentale importanza; infatti, per la prima volta, nei disposti legislativi dei Vigili del Fuoco, viene esplicitamente indicato quale tipo di gas si può utilizzare, facendo riferimento alla ISO 817, e soprattutto viene permesso l’utilizzo di refrigeranti leggermente infiammabili (A2L).
«Fino ad oggi – specifica Alberto Spotti – non era possibile negli impianti utilizzare né refrigeranti tossici, né refrigeranti infiammabili».
Inoltre, il decreto pubblicato in Gazzetta definisce chiaramente una regola valida a livello nazionale, a cui tutti i Vigili del Fuoco si devono attenere e devono riconoscere, ponendo finalmente fine alla frammentazione di interpretazioni a cui lasciava spazio il vecchio decreto.
Copia integrale della GU 281 del 3 dicembre è disponibile a questo link.

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