Da Qualenergia.it
Una nota stampa di CNA installazione impianti fa chiarezza sulle troppe informazioni errate che si sono susseguite negli ultimi giorni, anche in ambito normativo.
Nelle ultime settimane, a partire dalla quarantena imposta per prevenire il diffondesi del Coronavirus in Italia, si è spesso parlato di “sanificazione” degli impianti, ma troppo spesso in modo improprio, anche all’interno normativa.
A evidenziare il problema è stato CNA installazione impianti, con una nota a mezzo stampa, per fare maggior chiarezza sulla situazione, che rischia di creare fraintendimenti anche a livello normativo. L’associazione ha citato l’emanazione di alcune ordinanze regionali, ad esempio Toscana ed Abruzzo, nelle quali impropriamente si dispone la “sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”.
“Nelle ordinanze in questione, così come anche in altri provvedimenti, si dà una errata interpretazione del concetto di “sanificazione” che all’articolo 1 del D.M. n. 274/1997 viene definita come segue:
sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
La sanificazione, quindi, si applica pertanto agli ambienti e non agli impianti o a parte di essi e la possono svolgere imprese che devono necessariamente avere particolari requisiti di capacità economico-finanziaria ed obbligatoriamente un Responsabile Tecnico che dovrà avere un rapporto d’immedesimazione con l’impresa ed essere in possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dall’art. 2 del D.M. 274/97.”
La pulizia e la igienizzazione di griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, sono invece attività riferibili alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico e che, se richiedono la rimozione di componenti e o parti dell’impianto possono essere portate avanti solo da imprese impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08.
“Parlare di sanificazione degli impianti – sottolinea quindi Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – è pertanto sbagliato e questa imprecisione legislativa, sta mettendo in grande difficoltà gli installatori che vengono chiamati, e a volte costretti, a dichiarare la conformità o a certificare interventi che non sono di sanificazione, ma di pulizia ed igienizzazione degli impianti e quindi di manutenzione, esponendoli al rischio di sanzioni”.
L’ambito di azione dell’installatore si limita al mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e funzionalità del sistema impiantistico aeraulico (macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne alla macchina, tutte operazioni che restano di assoluta e totale competenza dell’installatore. Va in questo senso infatti l’ordinanza n. 37 del 22 aprile della Regione Campania – si aggiunge nella nota – che nell’allegato parla correttamente di “sanificazione degli ambienti”, salvo poi scivolare sulla frequenza (una volta al giorno) impossibile da rispettare, distinguendola dagli interventi da effettuare sugli impianti di ventilazione/climatizzazione di cui, si specifica, va garantita la disinfezione, cosa diversa dalla sanificazione, e la sostituzione dei filtri.