Gli installatori devono registrare anche la vendita dell’apparecchiatura?
La vendita dell’apparecchiatura è soggetta a registrazione solamente a particolari condizioni:
innanzi tutto l’apparecchiatura non deve essere ermeticamente sigillata. Naturalmente non ci sono dubbi nel caso di apparecchiature il cui circuito deve essere assemblato: in questo caso infatti non può trattarsi di un’apparecchiatura ermeticamente sigillata. Qualora invece il circuito sia già completo, si tratta di un’informazione che posso recuperare esclusivamente da targhetta. Solamente la vendita delle apparecchiature non ermeticamente sigillate vanno dichiarate in Banca Dati.
Altro requisito essenziale è che le apparecchiature contengano gas fluorurati ad effetto serra. Qualora contengano altri gas, la registrazione in Banca Dati non è richiesta
Ultimo requisito è che si conosca l’utente finale. Se, al momento dell’acquisto, non si è a conoscenza dell’utente finale, la dichiarazione al portale non è dovuta. Verrà fatta contestualmente all’installazione.
Per essere più chiari ipotizziamo che l’installatore vada presso un rivenditore per acquistare un’apparecchiatura di cui conosce l’utente finale: in questo caso la dichiarazione di vendita spetta al rivenditore. Se invece l’installatore compra l’apparecchiatura senza conoscere l’utente finale e la tiene a magazzino, dovrà provvedere a dichiarare sia la vendita che l’installazione
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