Westmill Energy Farm (2 of 7), Watchfield 28 July 2011

EU Energy Efficiency Directive (EED), c’è anche il freddo

Nell’ambito del Green Deal europeo, la Commissione Europea si è impegnata a proporre azioni più incisive sui cambiamenti climatici. In particolar modo, si mira a valutare in che modo le emissioni di gas serra europee potrebbero essere ridotte in modo responsabile dal 50% al 55% entro il 2030.

Poiché l’uso efficiente dell’energia è fondamentale per raggiungere tale obiettivo, la revisione mira a fornire informazioni su come l’EED potrebbe essere rivisto per:

  • raggiungere un livello più elevato di riduzione dei gas serra entro il 2030.
  • contribuire ad altre iniziative del Green Deal europeo.

Alcuni punti in fase di discussione potrebbero avere un certo impatto diretto sul settore HVAC/R, in particolar modo:

Principio dell’efficienza energetica al primo posto (articolo 3)

Parlamento europeo:

  • Suggerimento di ampliare l’ambito di applicazione del principio dell’efficienza energetica al primo posto per coprire tutte le decisioni pertinenti di investimento in materia di energia.
  • Proporre l’introduzione di una metodologia comune in UE con una serie minima di indicatori che tengano conto dei più ampi benefici dati dell’efficienza energetica.

Consiglio

  • Gli Stati membri possono tenere conto della raccomandazione della Commissione sul principio dell’efficienza energetica al primo posto.
  • Modificare l’obbligo della Commissione di garantire che l’applicazione del principio EE1st sia verificata dai soggetti interessati in una disposizione per valutare l’applicazione del principio EE1st ogni due anni.

Obiettivi di efficienza energetica (articolo 4)

Parlamento europeo:

  • Aumentare l’obiettivo di efficienza energetica ad almeno il 43% (rispetto alla base del 2007) per il consumo finale di energia (e il 45,5% per il consumo di energia primaria) entro il 2030. Ciò dipende da un obiettivo del 19% nella baseline dello scenario 2020.
  • L’obiettivo è vincolante per gli Stati membri e la formula proposta dalla Commissione dovrebbe garantire un contributo chiaro e vincolante per ciascun Stato membro e non creare alcun potenziale divario di attuazione. Vengono proposte due tappe fondamentali, ossia 2025 e 2027.
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Consiglio Europeo:

  • Modifica dell’obiettivo nazionale di efficienza energetica in un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica.

Edifici degli enti pubblici (articolo 6)

Parlamento europeo:

  • Proposta di rendere l’obbligo di ristrutturazione applicabile all’edilizia popolare e agli edifici terziari (edifici utilizzati per la fornitura di servizi di interesse generale).
  • Obbligo, ove possibile, di dotare di sistemi di automazione e controllo gli edifici di proprietà (o occupati dai suoi enti pubblici) del governo centrale, o accessibili al pubblico e superiori a 500 m2. Questo potrà includere anche altre soluzioni per gestire attivamente i flussi di energia, ove tecnicamente ed economicamente fattibile durante una ristrutturazione.

Consiglio Europeo:

  • Gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo al paragrafo 1 del presente articolo, che garantisca che una ristrutturazione graduale di un edificio a energia quasi zero segua le misure stabilite nel passaporto per le ristrutturazioni. Questo dovrebbe conseguire un livello equivalente di risparmi energetici negli edifici degli enti pubblici.

Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione (articolo 26)

Parlamento europeo:

  • Gli Stati membri metteranno in atto misure volte a promuovere la partecipazione a programmi di certificazione, qualificazione e formazione, in particolare delle PMI e dei lavoratori autonomi.
  • Gli Stati membri valuteranno, entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni (invece di quattro), il livello di competenze necessario, nonché un equilibrio di genere accettabile per i fornitori di servizi energetici, i revisori e i gestori in ambito energetico, gli esperti indipendenti  e gli installatori di elementi edilizi, nonché il divario tra i professionisti disponibili e quelli necessari.

Consiglio:

  • Gli Stati membri valuteranno entro il 31 dicembre 2024, e successivamente ogni cinque anni (anziché quattro) se i regimi garantiscano il livello necessario di competenze per i fornitori di servizi energetici, revisori e gestori in ambito energetico, gli esperti indipendenti e gli installatori di elementi edilizi, nonché i fornitori di lavori di ristrutturazione integrata.
  • Gli Stati membri provvederanno affinché ai fornitori di lavori di ristrutturazione integrata siano disponibili sistemi di qualificazione equivalenti, compresi, se necessario, programmi di formazione adeguati.
  • Gli Stati membri provvederanno affinché i fornitori di sistemi di certificazione e/o di qualifiche equivalenti siano accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/20081, se necessario.
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Prossime tappe in seno alla commissione ITRE del PE:

  • 3 marzo: dibattito
  • 8 marzo: termine ultimo per la presentazione delle modifiche
  • 14 giugno: votazione

Prossime tappe in seno al Consiglio:

  • 1° marzo: esame in seno al gruppo “Energia”
  • 27 giugno: relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del Consiglio “Energia”

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