Approfondiamo la Nuova Regolamentazione F-Gas – Parte 2 | L’importanza dalla Formazione

Approfondiamo punto per punto i principali aspetti della proposta per una nuova Regolamentazione Europea sui gas fluorurati, che determinerà in modo significativo il futuro del settore del Freddo.

Articolo 10: Certificazione e Formazione (Paragrafi 1 e 3)

Paragrafo 1
Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:
(a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a g);
(b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), a norma dell’articolo 5, paragrafo 1;
(c) recupero a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

Paragrafo 3
I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono le materie seguenti:
(a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;
(b) prevenzione delle emissioni;
(c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1;
(d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato; e
(e) aspetti di efficienza energetica.

Il ruolo della formazione, nella Nuova Regolamentazione F-Gas, sarà assolutamente primario e fondamentale. Non sarà possibile infatti passare all’utilizzo di refrigeranti alternativi agli HFC ad alto GWP senza prima preparare debitamente i Tecnici che dovranno maneggiare le alternative, che spesso presentano pericoli o difficoltà tecniche più importanti rispetto ai gas fluorurati a effetto serra.

Per questa ragione, l’istituzione di programmi di formazione e certificazione obbligatori non limitati ai soli F-Gas è assolutamente fondamentale per garantire la tutela dei Tecnici, ed evitare che i nuovi refrigeranti (spesso infiammabili) siano maneggiati da personale non debitamente qualificato a tali operazioni.

Prossimo passo sarà quindi quello di definire gli schemi di certificazione che includano questi gas alternativi, includendo in particolar modo le parti di certificazione delle competenze di natura pratica, che si focalizzino sull’infiammabilità, tossicità e alte pressioni, per salvaguardare la sicurezza.

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Il testo completo dell’articolo 10

Certificazione e formazione

  1. Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:
    (a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a g);
    (b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), a norma dell’articolo 5, paragrafo 1;
    (c) recupero a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.
  2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in conformità del paragrafo 5.
  3. I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono le materie seguenti:
    (a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;
    (b) prevenzione delle emissioni;
    (c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1;
    (d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato; e
    (e) aspetti di efficienza energetica.
  4. Nell’ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione istituito a norma dei paragrafi 1, 3 e 5.
  5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi in materia di programmi di certificazione e attestati di formazione. I requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati e degli attestati di formazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
  6. Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione per le imprese che effettuano per conto di altre parti l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1, e alternative ai gas fluorurati a effetto serra.
  7. Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine.
  8. Entro il 1º gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.
    Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.
  9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
  10. L’impresa che affida a un’altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che l’altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per il compitolo di cui al paragrafo 1 che le è richiesto.
  11. Se gli obblighi di offerta di certificazione e formazione previsti dal presente articolo impongono oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell’esigua entità della popolazione e della conseguente assenza di domanda di tali formazioni e certificazioni, l’adempimento degli obblighi può essere assicurato tramite il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri Stati membri.
    Gli Stati membri che applicano il presente paragrafo ne informano la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
  12. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
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*Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

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