Nuova F-Gas, il Consiglio europeo ha la sua proposta per negoziare con il Parlamento

Il Consiglio europeo si presenterà al trilogo con una proposta di compromesso decisamente più vicina alle indicazioni dell’industria rispetto al testo approvato dal Parlamento Europeo.

Il testo deriva dalla proposta svedese avanzata nelle ultime settimane, che oltre a proporre soluzioni più realistiche e meno drastiche andrebbe maggiormente incontro alle esigenze delle aziende europee.

I punti salienti:

  • Il Consiglio ha proposto di ridurre il prezzo di assegnazione delle quote di HFC da 3 a 2 euro.
  • Il Consiglio ha convenuto di rinviare una serie di divieti rispetto alla proposta della Commissione, soprattutto per le pompe di calore, al fine di rendere la proposta più in linea con gli obiettivi fissati nell’ambito di REPowerEU. L’accordo chiarisce inoltre su quali basi possono essere concesse eventuali deroghe per motivi di sicurezza.
  • Il Consiglio ha proposto di suddividere il divieto di alcune pompe di calore split in un primo divieto per i sistemi aria-acqua, per i quali le alternative sono più ampiamente disponibili, e un secondo divieto per i sistemi aria-aria, per i quali è più difficile utilizzare alternative. Per bilanciare il tutto, vengono introdotte maggiori quote di immissione sul mercato degli HFC.
  • Il Consiglio ha deciso di rinviare la riduzione dell’uso degli HFC negli inalatori-dosatori, per garantire la sicurezza dei pazienti, e di aumentare il numero di quote.
  • Inoltre, il Consiglio ha aggiunto una clausola di sicurezza per consentire alla Commissione di reagire, attraverso atti delegati, per rilasciare un numero limitato di quote aggiuntive se i divieti proposti dovessero mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo di diffusione delle pompe di calore richiesto da REPowerEU.
  • I certificati Fgas e gli attestati di formazione esistenti resteranno validi. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di formazione di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche già in possesso di un certificato o di un attestato di formazione partecipino al corso di aggiornamento di cui al paragrafo 3 o completino tale processo di valutazione per la prima volta entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
  • Il Consiglio ha incluso divieti sull’uso dell’SF6, aggiungendo una serie di salvaguardie per evitare che tali divieti mettano a rischio il funzionamento delle reti elettriche.
  • Il Consiglio ha reso meno prescrittive le disposizioni sulle sanzioni, affinché si adattino meglio ai diversi sistemi nazionali.
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Di seguito, il testo del Consiglio Europeo:

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