ETICHETTATURA ENERGETICA, LA COMMISSIONE UE APRE IL CONFRONTO SULL’OMNIBUS: NOVITÀ ANCHE PER GLI INSTALLATORI

Proposta di regolamento dell'Unione Europea su etichettatura energetica e pneumatici, datata Bruxelles, 24 giugno 2026.

La Commissione europea ha aperto alla consultazione il progetto di regolamento relativo al nuovo pacchetto Omnibus sulla legislazione dei prodotti energeticamente efficienti. La proposta, adottata il 24 giugno 2026, interviene sul Regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica e sul Regolamento (UE) 2020/740 relativo all’etichettatura degli pneumatici, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi, rafforzare l’uso delle opzioni digitali e migliorare l’efficacia del sistema di informazione al consumatore.

Il testo non modifica lo scopo generale del quadro europeo di etichettatura: l’obiettivo resta quello di fornire ai clienti informazioni armonizzate e comparabili prima dell’acquisto. La Commissione intende però rendere più flessibile il modo in cui l’etichetta viene fornita e visualizzata, valorizzando il ruolo di EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica, già utilizzato per raccogliere informazioni su efficienza energetica, riciclabilità, rumore e altri parametri rilevanti.

Una delle novità più rilevanti per il settore riguarda gli installatori. La proposta chiarisce infatti che, quando offrono in vendita, noleggio o locazione-vendita prodotti soggetti a etichetta energetica nell’ambito della propria attività commerciale, gli installatori devono rispettare specifici obblighi analoghi a quelli dei rivenditori. In particolare, dovranno includere le etichette energetiche nelle offerte e negli inviti all’acquisto, rendendo disponibili anche le informazioni di prodotto previste dagli atti delegati.

Il progetto introduce inoltre una nuova definizione di installatore, inteso come persona fisica o giuridica responsabile della corretta e sicura installazione, configurazione o montaggio di prodotti connessi all’energia immessi sul mercato dell’Unione.

L’articolo 5 del Regolamento sull’etichettatura energetica verrebbe rinominato “Obligations of dealers and installers”. Per i rivenditori restano centrali l’obbligo di mostrare l’etichetta in modo visibile, anche nelle vendite online, e quello di includere le informazioni energetiche come elemento precontrattuale rilevante. Nelle transazioni tra operatori dovranno inoltre essere forniti il numero di registrazione EPREL oppure il link o QR code relativo al modello.

Si punta anche a ridurre l’uso obbligatorio della documentazione cartacea. La proposta elimina la regola generale secondo cui ogni unità di prodotto deve essere accompagnata da un’etichetta stampata, senza però introdurre un sistema esclusivamente digitale: i clienti continueranno ad avere diritto a vedere l’etichetta al punto vendita e i rivenditori potranno richiedere copie stampate ai fornitori.

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La consultazione resterà aperta fino al 15 ottobre 2026. Per il settore HVAC/R, il punto da seguire con particolare attenzione riguarda il nuovo inquadramento degli installatori: la semplificazione digitale non elimina infatti il ruolo dell’informazione tecnica e commerciale, ma lo inserisce in un quadro più chiaro di responsabilità lungo la filiera.

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