Dal 1° luglio etichettatura energetica anche per frigoriferi e congelatori professionali

ENERGY_w_NEUDa domani l’obbligo di etichettatura energetica verrà allargato anche agli armadi frigoriferi e ai congelatori professionali. Tutti gli apparecchi immessi sul mercato dovranno avere l’apposita etichetta come già avviene per il settore domestico.
Il fine è incentivare le aziende a produrre apparecchiature sempre meno energivore e sensibilizzare gli utilizzatori finali ad acquisti consapevoli.
Il regolamento siglato dal Presidente Juncker si è reso necessario dopo i rilievi ai consumi degli apparecchi professionali che hanno evidenziato come l’energia da questi consumata rappresenti una quota considerevole della domanda totale di energia elettrica nell’UE.
Si prevede che l’effetto combinato di questo regolamento e del regolamento sull’Ecodesign producano un risparmio annuo di energia stimato a circa 1,8 TWh nel 2020 e 4,1 TWh nel 2030, per un quantitativo compreso tra 0,7 e 1,4 milioni di tonnellate di CO2equivalenti, rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un intervento.

Il regolamento non viene applicato ai seguenti prodotti:

  1. armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;
  2. armadi frigoriferi/congelatori professionali dotati di un’unità di condensazione a distanza;
  3. armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
  4. armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell’armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un’esenzione;
  5. armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un’esenzione;
  6. saladette;
  7. banchi frigo e altre forme simili di armadi destinati principalmente all’esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e allo stoccaggio;
  8. armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
  9. armadi frigoriferi/congelatori professionali su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi frigoriferi/congelatori professionali quali descritti nell’allegato I, definizione 9;
  10. frigocongelatori a due porte;
  11. armadi statici;
  12. armadi da incasso;
  13. armadi roll-in e passanti;
  14. congelatori a pozzetto.
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Obblighi dei fornitori. A partire dal 1o luglio 2016 i fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio armadi frigoriferi/congelatori professionali sono obbligati al rispetto delle seguenti specifiche:

  1. ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale è provvisto di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell’allegato III;
  2. per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell’allegato III;
  3. è messa a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell’allegato IV;
  4. per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell’allegato IV;
  5. su richiesta delle autorità degli Stati membri è fornita la documentazione tecnica, secondo quanto stabilito all’allegato V;
  6. la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
  7. il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.

Calendario. Le etichette di cui all’allegato III accompagnano gli armadi frigoriferi/congelatori professionali immessi sul mercato in base al seguente calendario:

  1. dal 1° luglio 2016: etichetta 1 o etichetta 2;
  2. dal 1° luglio 2019: etichetta 2.

Obblighi dei distributori. I distributori dovranno a loro volta garantire il rispetto delle seguenti specifiche:

  1. presso il punto vendita ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale riporta l’etichetta provvista dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, apposta all’esterno della parte anteriore o superiore dell’apparecchio in modo da risultare chiaramente visibile;
  2. gli armadi frigoriferi/congelatori professionali posti in vendita, noleggio o locazione-vendita in situazioni in cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, sono commercializzati corredati delle informazioni provviste dai fornitori a norma dell’allegato VI, tranne quando l’offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell’allegato VII;
  3. la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
  4. il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.
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Misurazione e calcolo
Le informazioni da esibire in etichetta dovranno essere ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, basate sui metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

 

 

 

 

 

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