european parliament with red carpet

EU: uscita la nuova certificazione per i refrigeranti naturali, in linea con la proposta AREA

european parliament with red carpet

Da https://ec.europa.eu:
Presentata oggi la bozza di decreto attuativo per la certificazione dei tecnici del freddo con i nuovi refrigeranti, in particolare quelli naturali, fino ad ora esclusi.

Il regolamento F-Gas (UE) 2024/573 stabilisce infatti nuovi requisiti di certificazione. L’elenco degli impianti interessati viene esteso oltre il settore del raffreddamento e del condizionamento, per includere cicli di Rankine organici e unità refrigerate in attrezzature mobili, e le sostanze interessate includono anche alternative (idrocarburi, ammoniaca, CO2).

Risulta quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento di attuazione in vigore per aggiornare i requisiti minimi di certificazione per tali attrezzature e consentire il riconoscimento reciproco dei certificati tra gli Stati membri. Esiste un elenco ben chiaro di argomenti che il Tecnico del Freddo deve conoscere per poter installare, riparare, manutenere impianti contenenti questi refrigeranti. Vedi Allegato 1 (Annex 1) per l’elenco completo delle competenze, inclusi i nuovi capitolo 12 (idrocarburi), 13 (CO2), 14 (ammoniaca).

La maggior parte delle proposte effettuate da AREA, l’associazione Europea che tutela gli interessi dei Tecnici del Freddo, ha trovato quindi spazio nella versione attualmente proposta.

La Commissione propone 5 certificati che possono essere emessi separatamente o combinati:

  • Certificato A che attesta che i titolari possono svolgere tutte le attività previste all’articolo 2, paragrafo 1, in relazione ai gas ad effetto serra fluorurati o idrocarburi;
  • Certificato B che attesta che i titolari possono svolgere tutte le attività previste all’articolo 2, paragrafo 1, in relazione all’anidride carbonica (CO2);
  • Certificato C che attesta che i titolari possono svolgere tutte le attività previste all’articolo 2, paragrafo 1, in relazione all’ammoniaca (NH3);
  • Certificato D che attesta che i titolari possono svolgere l’attività prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per gli apparecchi contenenti meno di 1 chilogrammo di gas ad effetto serra fluorurati;
  • Certificato E che attesta che i titolari possono svolgere l’attività prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che tale attività non comporti l’apertura del circuito di refrigerazione contenente gas ad effetto serra fluorurati elencati nell’allegato I e nella sezione 1 dell’allegato II al regolamento (UE) 2024/573.
Ti potrebbe interessare:  Intervista al Prof. Alberto Cavallini: "La refrigerazione si sta rivoluzionando: fluidi infiammabili e mini compressori sono il futuro"

Il progetto di atto attuativo sui requisiti di certificazione per i RACHP e altri apparecchi pertinenti e il relativo allegato sono stati pubblicati per il feedback pubblico, che potrà essere fornito A QUESTO LINK entro il 10 giugno 2024.

I documenti completi sono disponibili di seguito:

Rispondi