
Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007 superati dalla normativa europea più recente, culminata nel Regolamento (UE) 2024/573, che già chiarisce molto bene le tempistiche e le modalità.
Non cambia nulla dal punto di vista pratico ma solo dal punto di vista formale.
Secondo la Commissione, la legislazione europea sugli F-Gas si è evoluta verso un quadro più completo e integrato, che comprende già disposizioni su prevenzione delle perdite, monitoraggio, certificazione e tenuta dei registri. Alcune prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti abrogati riflettevano inoltre lo stato della tecnologia al momento della loro adozione e non tenevano adeguatamente conto degli sviluppi successivi.
La Commissione ritiene anche che l’approccio metodologico previsto dai due testi fosse troppo ampio e potesse generare applicazioni divergenti tra gli Stati membri. Per questo motivo, le relative regole sono state considerate non più necessarie e sostituite, nella pratica, da metodologie più aggiornate già applicate nell’Unione.
La Commissione europea ha dunque ufficialmente abrogato i Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, relativi ai requisiti standard per il controllo delle perdite in alcune apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. La decisione è contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444 del 2 luglio 2026.
Il Regolamento (CE) n. 1516/2007 rappresentava da anni un riferimento tecnico per come effettuare i controlli delle perdite su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti F-gas. Il Regolamento (CE) n. 1497/2007 riguardava invece i sistemi fissi di protezione antincendio. Entrambi erano stati adottati nell’ambito del precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, oggi superato dalla normativa europea più recente, culminata nel Regolamento (UE) 2024/573, che già chiarisce molto bene le tempistiche e le modalità.
L’abrogazione non elimina assolutamente gli obblighi generali in materia di prevenzione e controllo delle perdite previsti dalla normativa F-Gas vigente, ma rimuove due atti applicativi ormai ritenuti superati. Il settore, tra cui le associazioni di categoria quali AREA, aveva sostenuto l’opportunità di mantenere un riferimento tecnico comune di operatività, utile per fornire chiarezza agli operatori e coerenza a livello europeo nelle procedure di controllo.
Testo completo: