I moderni metodi di controllo prevedono che vi sia una tracciatura dei sistemi. In questo campo interviene la Comunità Europea con direttive che tendono ad unificare la normativa per tutti gli stati della UE. Sono anni infatti che gli organi comunitari, tramite il lavoro delle Commissioni, cercano una soluzione per l’efficientamento energetico di tutti i componenti prodotti e utilizzati sul mercato europeo. Nonostante i molti passi avanti esistono margini di miglioramento significativi ed è dovere della categoria perseguirli.
Etichettatura energetica
Il 26 settembre 2015 sarà una data importante, da appuntare nel taccuino speciale di ogni Tecnico installatore e di ogni rivenditore. Da allora infatti vi sarà un etichetta obbligatoria da applicare a tutti i prodotti e sistemi per il riscaldamento, nonché ai medesimi concepiti per la produzione e lo stoccaggio di acqua calda (come da Reg. UE 811/2013 e 812/2013). Il fine dell’operazione è che tutti i componenti immessi sul mercato siano rispettosi della normativa energetica vigente e che vi possa essere un rapido controllo, tramite etichetta appunto, degli stessi. A chi spetta il calcolo energetico sul quale tarare l’etichettatura? All’azienda installatrice stessa! Trovandosi infatti tutti gli installatori nell’esigenza di utilizzare componenti di produttori diversi, dovranno essere proprio loro, sotto propria responsabilità in caso di dichiarazioni errate o mendaci, a calcolare il consumo energetico finale sul quale tarare l’etichettatura. Quindi quando un impresa metterà a regime un sistema con apparecchi di riscaldamento e regolazione della temperatura dovrà, per legge, avere anche personale qualificato a quantificare l’impatto energetico prodotto. E’ importante quindi individuare una sede formativa di livello per definire il percorso da intraprendere per trovarsi preparati alla scadenza.
Ecolabel
L’etichetta Ecolabel è un marchio di qualità ecologica di carattere volontario nato con il Reg. CE 1980/2000 poi aggiornato dal Reg. CE 66/2010, teso a premiare i prodotti che durante il ciclo di vita hanno un minore impatto ambientale, offrendo ai consumatori informazioni attendibili e accurate. I criteri per l’assegnazione del marchio sono determinati su base scientifica. Relativamente alle pompe di calore l’assegnazione del marchio è regolata dalla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 9/11/07 n. 2007/742/CE, modificata dalla recente Decisione della Commissione del 13/06/14 n. 2014/363/UE. Allo stato attuale sono normate le pompe di calore elettriche, a gas e ad assorbimento funzionanti a gas con capacità massima di riscaldamento pari a 100 kW. I requisiti per ottenere l’assegnazione del marchio sono il soddisfacimento di ciascun criterio ecologico definito dalla decisione, che saranno validi fino al 31/12/16 e riguardano:
- efficienza di riscaldamento e/o riscaldamento e condizionamento;
- riduzione dell’impatto ambientale del riscaldamento e/o riscaldamento e condizionamento;
- riduzione/prevenzione dei rischi per l’ambiente e la salute umana;
- diffusione di informazioni adeguate.
Relativamente ai fluidi frigorigeni, il limite imposto riguarda il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del fluido frigorigeno, che non deve essere superiore a 2000 su un tempo di 100 anni. Il produttore che richiede il marchio Ecolabel deve far in modo che, negli Stati membri in cui il prodotto è destinato ad essere venduto, sia offerta agli installatori una formazione adeguata, tale da fornire informazioni sul dimensionamento ed installazione della pompa di calore e sulla compilazione della scheda informativa destinata ai consumatori.
Ecodesign
Per ecodesign si intende la progettazione ecocompatibile dei prodotti e dei componenti. La normativa europea di riferimento per i prodotti connessi all’energia è la direttiva 2009/125/CE e i regolamenti attuativi sono il n. 813/2013 e l’814/2013, il primo relativamente a impianti per il riscaldamento d’ambiente e il secondo per la produzione e lo stoccaggio di acqua calda. Gli apparecchi compresi nella normativa sono a potenza termica nominale pari o inferiore a 400Kw. Dal 25 settembre occorrerà adeguarsi ai requisiti prestazionali minimi identificati tramite due parametri relativi all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e la medesima di riscaldamento dell’acqua.