Da agosto in vigore il nuovo regolamento UE per l’etichettatura energetica: classificazione da A a G

EUROPAIl nuovo Regolamento per l’etichettatura energetica è finalmente in vigore. Il mese di agosto vedrà quindi una piccola rivoluzione nelle etichette che comunemente troviamo sugli apparecchi domestici per refrigerazione e condizionamento. 
L’UE ha voluto con questo colmare una lacuna e dirimere una problematica oggettivamente ingannevole per l’acquirente. La vecchia etichettatura con il segno + traeva facilmente in inganno e non permetteva di rilevare a pieno le caratteristiche dell’apparecchio. Che differenza avrebbe dovuto individuare l’inesperto acquirente di fronte ad un lettera A o ad una lettera A con 3 +? Il risultato pareva simile portando ad acquistare, ad apparente parità di qualità, il prodotto meno costoso.
Oggi, con la nuova classificazione da A a G questo non accadrà più. La vecchia A ora si legge D e la cosa fa la differenza.

Pubblichiamo un estratto dei primi 12 punti del regolamento (interamente scaricabile qui) che chiariscono intenti e finalità dell’Atto e in esclusiva per i nostri lettori l’analisi di Orgalime, prima Agenzia di Portatori di interessi nell’ambito dell’industria meccanica operante in Bruxelles: Orgalime Partnership note – Energy Label

(1) L’Unione si impegna a costruire un’Unione dell’energia corredata di una politica lungimirante in materia di clima. L’efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2) L’etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia Le informazioni sull’efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all’energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente e l’armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell’Unione avvantaggia anche i fabbricanti, l’industria e l’economia dell’Unione nel suo complesso.

(3) La Commissione ha riesaminato l’efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all’etichettatura energetica per migliorarne l’efficacia.

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(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti. Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell’Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.

(5) È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell’Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione per una seconda volta o un’ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi.

(6) Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(7) La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza energetica definita nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014. La strategia quadro per un’Unione dell’energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 sottolineava inoltre il principio «l’efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare pienamente il diritto dell’Unione vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia quadro per un’Unione dell’energia definita in tale comunicazione prevedeva una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliora il quadro normativo ed esecutivo dell’etichettatura energetica.

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(8) Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l’economia dell’Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulle fatture energetiche, contribuisce all’innovazione e agli investimenti nell’efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale. Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente. Si prefigge inoltre di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all’energia e delle loro parti, incluso l’uso di risorse diverse da quelle energetiche.

(9) Il presente regolamento contribuisce allo sviluppo, al riconoscimento da parte dei clienti e all’immissione sul mercato di prodotti energetici intelligenti, che possono essere attivati per interagire con altri apparecchi e sistemi, inclusa la rete energetica stessa, al fine di migliorare l’efficienza energetica o l’utilizzo di energie rinnovabili, ridurre il consumo energetico e promuovere l’innovazione nell’industria dell’Unione.

(10) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L’etichetta standardizzata obbligatoria per i prodotti connessi all’energia è un mezzo efficace attraverso il quale fornire ai potenziali clienti informazioni comparabili sull’efficienza energetica dei prodotti connessi all’energia. L’etichetta dovrebbe essere corredata di una scheda informativa del prodotto. L’etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale scala cromatica dell’etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l’efficienza energetica dei prodotti. Affinché l’etichetta sia effettivamente utile per i clienti che ricercano risparmi energetici e di costi, i gradi della scala di classificazione dovrebbero corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi per i clienti. Per la maggioranza dei gruppi di prodotti, l’etichetta, se del caso, dovrebbe indicare anche il consumo assoluto di energia in aggiunta alla scala di classificazione, per consentire ai clienti di prevedere l’impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche. Tuttavia, è impossibile fornire le stesse informazioni con riguardo ai prodotti connessi all’energia che non consumano energia.

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(11) La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata efficiente in termini di costi per i clienti. Si prevede che una sua applicazione uniforme a tutti i gruppi di prodotti rafforzi la trasparenza e faciliti la comprensione per i clienti. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) i prodotti non possano più rientrare nelle classi «E», «F» o «G», queste classi dovrebbero comunque figurare sull’etichetta in grigio. In casi eccezionali e debitamente giustificati, quali la realizzazione di risparmi insufficienti nell’intera gamma delle sette classi, l’etichetta dovrebbe poter contenere un numero inferiore di classi rispetto alla normale scala da A a G. In tali casi, la scala cromatica dell’etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta per le restanti classi e dovrebbe applicarsi esclusivamente ai nuovi prodotti che sono immessi sul mercato o messi in servizio.

(12) Quando un fornitore immette un prodotto sul mercato, ciascuna unità del prodotto dovrebbe essere accompagnata da un’etichetta in forma cartacea conforme ai requisiti dell’atto delegato pertinente. Il pertinente atto delegato dovrebbe definire il modo più efficace di esporre le etichette, tenendo conto delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori e potrebbe stabilire che l’etichetta sia stampata sull’imballaggio del prodotto. Il distributore dovrebbe esporre l’etichetta fornita insieme all’unità del prodotto nella posizione prescritta dall’atto delegato. L’etichetta esposta dovrebbe essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa al prodotto in questione, senza che il cliente debba leggere il nome della marca e il numero del modello sull’etichetta, e dovrebbe attirare l’attenzione del cliente che osserva il prodotto esposto.

 

 

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