Approfondiamo la Nuova Regolamentazione F-Gas – Parte 1 | Registrazione interventi e banca dati

Approfondiamo punto per punto i principali aspetti della proposta per una nuova Regolamentazione Europea sui gas fluorurati, che determinerà in modo significativo il futuro del settore del Freddo.

Articolo 7: Tenuta dei registri (Paragrafo 2)
A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:
(A) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni;
(B) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione su richiesta.

Si tratta di un passaggio fondamentale, di cui l’Italia è stata pioniera grazie alla Banca Dati F-Gas: la speranza è che anche altre Nazioni europee, seguendone l’esempio, decidano di iniziare a integrare l’utilizzo di piattaforme analoghe, proprio a partire dalle modifiche alla Regolamentazione Europea sui Gas Fluorurati. Risulta infatti evidente, a partire dal testo, quanto questa sia una soluzione conveniente ed efficiente per attemperare agli obblighi di mantenimento dei registri, elenco dei tecnici certificati, conteggi sui quantitativi dei refrigeranti, numeri di interventi e di impianti installati o riparati… e molto altro.


Il testo completo dell’articolo 7

Tenuta dei Registri

  1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:
    (a) la quantità e il tipo di gas installati;
    (b) le quantità di gas aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a seguito di fughe;
    (c) se le quantità di gas siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo nell’Unione dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
    (d) la quantità di gas recuperati;
    (e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
    (f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;
    (g) se l’apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.
  2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:
    (a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni;
    (b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
    I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione su richiesta.
  3. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1, istituiscono registri contenenti le informazioni d’interesse relative agli acquirenti di detti gas, compresi:
    (a) i numeri dei certificati degli acquirenti;
    (b) le rispettive quantità di detti gas acquistate.

    Le imprese che forniscono detti gas conservano i registri per almeno cinque anni.
    Le imprese che forniscono detti gas mettono i registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione su richiesta.
  4. La Commissione può, mediante atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3 e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

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