Controlli periodici, il Ministero conferma: prorogate le scadenze!

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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come suggerito da ATF – Associazione dei Tecnici del Freddo nelle ultime settimane, ha deciso di sospendere e prorogare ufficialmente le scadenze in merito ai controlli periodici e alle relative comunicazioni su Banca Dati Fgas, sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, 

Difatti il quadro normativo , con particolare riferimento al decorso dei termini ai fini dei controlli periodici delle perdite e della relativa comunicazione prevista dall’articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146, deve essere ora interpretato alla luce delle disposizioni emergenziali adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Di seguito, l’estratto diretto dalla Circolare del 6 Aprile, “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018”

2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

2.1 Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Questa Amministrazione tuttavia, intende chiarire che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

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2.2 Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8, del dall’articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146.
Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

La Circolare è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione, sul sito del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate e sul sito della Banca Dati. Può essere consultata direttamente CLICCANDO QUI.

ATF CONSIGLIA QUINDI ALLE AZIENDE SOCIE DI VERIFICARE se, come succede ormai nella gran parte dei casi, è dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19. In tale caso l’attività di controllo viene sospesa fino sicuramente al 15 Aprile e se avvenisse una estensione, purtroppo plausibile, la sospensione andrebbe automaticamente anche oltre. La comunicazione alla Banca Dati Fgas è in ogni caso sospesa.

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